Seth

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Proprietario Casa
Tra le controverse novità previste dalla riforma proposta da Gardini e altri (FdI),

1. stop al contante nei pagamenti da e per il condominio,

2. revisore dei conti richiesto per i grandi condomini (over 20),

3. laurea triennale (in materie economiche, giuridiche o scientifiche e tecnologiche) e albo per la professione di amministratore,

4. i creditori potranno agire sul conto condominiale e, se non riescono a recuperare il credito, anche sui beni dei condòmini in regola con i pagamenti.

Così il testo della proposta riportato da Repubblica: “I creditori possono agire sulle somme disponibili sul conto corrente condominiale per l’intero credito vantato e, in via sussidiaria, sui beni dei condomini nella misura della morosità di ciascuno. Per il residuo debito, dopo l’infruttuosa escussione dei morosi, i creditori possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, i quali rispondono in proporzione alla quota di partecipazione alla spesa e hanno azione di regresso contro i morosi per quanto ancora dovuto da ciascuno di essi”.

Ne parlano



 
Ultima modifica:
Per quanto riguarda la ripartizione sugli altri condomini delle somme non pagate dai condomini morosi, non riesco a vedere una effettiva differenza con le norme precedenti. Infatti mi pare fosse già previsto che i creditori possono agire nei confronti dei soggetti in regola con i pagamenti solo dopo l'escussione dei morosi. Non è la stessa cosa? Nella riforma si precisa ulteriormente che i condomini in regola sono obbligati solo in proporzione alla loro quota e hanno diritto di rivalsa, anche se credo fosse implicito anche prima. Sbaglio?
 
Per quanto riguarda la ripartizione sugli altri condomini delle somme non pagate dai condomini morosi, non riesco a vedere una effettiva differenza con le norme precedenti. Infatti mi pare fosse già previsto che i creditori possono agire nei confronti dei soggetti in regola con i pagamenti solo dopo l'escussione dei morosi. Non è la stessa cosa? Nella riforma si precisa ulteriormente che i condomini in regola sono obbligati solo in proporzione alla loro quota e hanno diritto di rivalsa, anche se credo fosse implicito anche prima. Sbaglio?

Forse è un chiarimento per dare certezza normativa su ciò che oggi vale solo per via giurisprudenziale.
 
Oddio ho visto adesso che rispetto alla riforma di Condominio Legge 220/2012, che attribuiva direttamente all'amministratore la possibilità di un decreto ingiuntivo a carico del condomino moroso con anche la possibilità diretta di pignorare la casa, ora il procedimento ritorna all'iter precedente quindi, credo, più lungo e farraginoso.
 
Per quanto riguarda la ripartizione sugli altri condomini delle somme non pagate dai condomini morosi

prassi consolidata che il creditore possa agire direttamente sul conto corrente condominiale, sul quale confluiscono le somme versate dai condòmini in regola con i pagamenti.

la proposta di legge non introduce nuove forme di responsabilità a carico dei condòmini virtuosi, si limita a descrivere con maggiore chiarezza un assetto già esistente.

(Fonte: IlSole24Ore NT del 18/12/2025)
 

Allegati

la proposta di legge non introduce nuove forme di responsabilità a carico dei condòmini virtuosi, si limita a descrivere con maggiore chiarezza un assetto già esistente.

(Fonte: IlSole24Ore NT del 18/12/2025)
Ecco.
Ma ieri, sull'onda di alcuni titoli di giornale, c'era un diluvio di commenti sdegnati sui social perché (riassumo il concetto confusamente espresso) "vogliono far pagare i debiti di morosi e truffatori a proprietari e inquilini in regola".

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vogliono far pagare i debiti di morosi e truffatori a proprietari e inquilini in regola".
Gli inquilini (alias conduttore/locatario) non sono condomini quindi non devono pagare quote dei morosi.

Aspetterei il testo approvato ..la differenza mira a superare la precedente escussione.
 
A fianco di questa norma, dovrebbero vararne una che stabilisce che il condominio è creditore privilegiato ex lege.
Infatti, al momento attuale, quando un bene va all'asta il creditore privilegiato (quasi semopre una banca) ha la precedenza su tutti e quasi mai avanza qualcosa per gli altri (segnatamente, il condominio).

Se i creditori del condominio possono rivalersi sul condominio stesso e sui condomini per il debito del moroso, perché il condominio deve essere secondario nella riscossione del credito?

In definitiva, la partecipazione a un condominio è un contratto, al pari di un contratto di mutuo, anche se la forma prevista dalla legge non è la stessa.
 
Gli inquilini (alias conduttore/locatario) non sono condomini quindi non devono pagare quote dei morosi.

Se il creditore pignora i soldi del cc condominiale, i condòmini dovranno reintegrare altrimenti non si pagano più le bollette. A quel punto i locatori possono rivalersi sui conduttori?
 

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