tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Uragano, chi prende in locazione un'abitazione ne diventa il custode. Se c'erano dei difetti e non sono stati segnalati da chi è all'interno ed occupa l'appartamento o questi se ne è disinteressato, di certo non se ne può dare colpa al proprietario.
La riparazione, per come la vedo io, spetta all'inquilino. Tapparella compresa. E se non c'erano difetti e l'evento è fortuito, idem.
 
J

JERRY48

Ospite
E l'usura?
L'uso?
Poteva essere che, la mattina presto, il conduttore appena svegliato, apriva così in fretta la tapparella, ansioso di vedere la luce del sole, che ha usurato fino a rompere qualche stecca e al primo soffio di vento abbia causato accidentalmente la rottura del vetro!!! Che dramma!!!
Il menefreghismo di certi conduttori che sbattono le porte, facendo traballare tutto il palazzo, e spaccandola in due?
A carico di chi le spese???:risata: :risata: :risata: :risata: :p:p:p[DOUBLEPOST=1381151014,1381150866][/DOUBLEPOST]
Ma poi non capisco..........perché continuare a DISQUISIRE in questo topic laddove l'autore dell'O.P. ha scritto........

Perchè ci piace DISQUISIRE a noi del forum, in caso contrario che ci starem a far!!!:fiore:
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
Uragano, chi prende in locazione un'abitazione ne diventa il custode. Se c'erano dei difetti e non sono stati segnalati da chi è all'interno ed occupa l'appartamento o questi se ne è disinteressato, di certo non se ne può dare colpa al proprietario.
La riparazione, per come la vedo io, spetta all'inquilino. Tapparella compresa. E se non c'erano difetti e l'evento è fortuito, idem.

dimentichi una cosa: se fosse successo altre volte avresti ragione poca cura o menefreghismo,ma se e' la prima volta che il difetto appare ha ragione? non credo che l'inquilino ogni volta che tirava vento sistemava la tapparella.pertanto la riparazione resta a carico del proprietario purtroppo.spero che siano assicurati come dicevo in precedenza.
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, l'inquilina mi ha comunicato che il forte vento di questa notte ha fatto uscire dai binari la tapparella e questa ha rotto un vetro dela finestra, qualcuno mi sà dire se la spesa di sostituzione è ha carico del conduttore? Io penso di si ...
Grazie

La rottura del vetro causata dal forte vento costituisce un evento naturale non imputabile al conduttore. E’ chiaramente un danno da causa fortuita (art.1609 c.c.). Conseguentemente, salvo patto contrario contenuto nel contratto in deroga al codice civile, o una tabella oneri accessori che indichi chiaramente che le riparazioni derivanti da vetustà o caso fortuito spettano al conduttore, tale spesa deve essere accollata al locatore.

L’allegato G del Decreto Ministeriale Infrastrutture 30/12/2002 (richiamato in genere nei contratti concordati) e la Tabella ripartizione oneri accessori concordata fra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat e registrata il 26/02/1999 presso l’Ufficio del Registro di Roma (richiamata in genere nei contratti liberi) specificano solo che le spese per la sostituzione dei vetri e per la manutenzione ordinaria di infissi e serrande avvolgibili deteriorati dall’uso spettano al conduttore, non certo quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito che restano unicamente regolamentate dal codice civile.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma che caso fortuito, si tratta di negligenza, se l'inquilino teneva chiusa la finestra (come ho detto io) non succedeva nulla
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il problema rimane, chi deve pagare l'assicurazione? Proprietario o Inquilino?
L'assicurazione sui danni dovuti ad eventi atmosferici ed a clamità naturali sul bene immobile di solito spetta al proprietario dello stesso.


pertanto anche se fosse aperta la finestra non centra nulla.
non sono pienanamente d'accordo.
Se la tapparella ha le guide fisse verticali ed è completamente abbassata ci vuole un tifone di enorme potenza per divelgere le stecche, a meno che queste siano "fraciche (termine romanesco)" ovvero marcite.
Se la tapparella ha le guide fisse verticali ed è parzialmente abbassata (diciamo al 50% della sua lunghezza) anche un vento molto forte può far scardinare le stecche; dipende dalla direzione rispetto alle stecche. Se spira in senso quasi parallelo si può innescare una sovrapressione sul lato esterno della stecca, che incurvandosi, può fuoriuscire dai binari. Tuttavia di solito escono dalle guide 4-6 stecche, non tutta la tapparella. Se le stecche escono da entrambi i binari sono libere di penzolare e quindi di sbattere contro i vetri della finestra chiusa. Se la finestra è aperta, i suoi vetri sono ortogonali al telaio, quindi sono alquanto difficili da colpire; a meno che non si ipotizzi che le stecche anziché oscillare su un piano compiano un moto rotatorio.
Se la tapparella ha le guide che possono sporgere verso l'esterno del fabbricato, indipendentemente dal fatto che le stecche siano completamente o parzialmente abbassate, e se questa posizione sporgente è mantenuta anche quando spira un vento forte, l'eventualità che le stecche escano dai binari è molto più probabile rispetto alla situazione con le guide verticali. Inoltre per effetto della gravità le stecche fuoriuscite si troveranno a penzolare tra il telaio e la finestra ed andranno a sbattere contro i vetri della medesima con le ante chiuse.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
L'assicurazione sui danni dovuti ad eventi atmosferici ed a clamità naturali sul bene immobile di solito spetta al proprietario dello stesso.
Ma che siano naturali e non cagionati per noncuranza o negligenza :maligno:
Esempio, io affittuario lascio aperte tutte le finestre e me ne vado in ferie, un bel giorno, prima del mio ritorno arriva un acquazzone di quelli che allagano tutto, è noncuranza se l'unico appartamento al 10° piano che si è allagato è quello che io avevo in locazione, oppure è calamità naturale?
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Dal codice civile:
Art. 1588. Perdita e deterioramento della cosa locata.

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Corte di Cassazione
La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l’art. 1588 c.c. onera il conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, c.c.), il quale non è assorbito dall’evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell’evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell’obbligato.
( Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11005, Galasio c. Vigilante)

Quindi, fino a prova contraria il cui onere è posto in capo al conduttore, la spesa per le riparazioni è a carico di quest'ultimo e non del locatore.
 

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