fonte:
http://www.overlex.com/leggithread.asp?id=1013&board=condominio
Le tabelle millesimali predisposte in origine dal costruttore e accettate da tutti gli acquirenti hanno pieno valore e non possono essere modificate se non all'unanimità o dall'autorità giudiziaria.
Ogni prfessionista che redige le tabelle ha un suo metodo personalizzato anche se usa dei coefficienti universalmente accettati.
Per fare un esempio, i soppalchi se realizzati dopo l'acquisto, non generano una variazione millesimale tale da far impugnare le tabelle originali.
Se vuoi una completissima panoramica sulla compilazione delle tabelle millesimali, dei coefficienti, delle indicazioni ministeriali e delle Sentenze in merito, collegati qui:
http://www.condomini.altervista.org/CoefficientiTabelle.htm
fonte:
http://www.appc.it/2012/07/modifica-tabelle-millesimali/
.....Altra ipotesi, facilmente realizzabili ove le condizioni dell’edificio lo consentano (soprattutto in immobili con altezza superiore ai 4 metri, ad esempio negozi o capannoni), è
la costruzione di un soppalco che fa aumentare la superficie utile.
Anche il tale ipotesi se il soppalco ha una ampiezza significativa si dovrà procedere alla determinazione dei nuovi valori.
Lo stesso vale per la chiusura di un balcone o terrazzo con veranda o per il cambio di destinazione di uso ma solo se accompagnato da significativi interventi edilizi.
In tutte queste ipotesi come quella in cui i millesimi originari siano frutto di un errore di calcolo e aggiungerei ora, dopo la sentenza, anche di tipo valutativo, sarà possibile, a maggioranza determinare le nuove quote, senza necessariamente passare dalle forche caudine dell’unanimità, difficilmente ottenibile stante il conflitto di interessi e la tipica conflittualità tra condomini, o attraverso una vertenza giudiziaria, lunga costosa ed incerta. ....
Quindi, secondo me, alla luce di quanto sopra, se l'operazione di soppalcatura ha comportato la creazione di vani abitabili (cioé altezza superiore o uguale a 2,70 m e ricevimento di luce diretta) si crea una unità immobiliare su due piani che, se gli altri appartamenti sono più alti, avrà un coefficiente d'altezza minore (per entrambi i piani). Se l'operazione di soppalcatura è amovibile non bisogna tenerne conto nel calcolo delle tabelle millesimali qualsiasi sia l'altezza dei vani creati.
Se l'operazione di soppalcatura è definitiva, ha creato degli ambienti di altezza inferiore ai 2,70 ma superiore ai 2,40, dipende da quanto si è ampliata la superficie calpestabile: se l'aumento supera 1/4 (valore determinato in modo personale) della superficie originaria si ricade nella situazione dell'appartamento disposto su due livelli.
Se l'operazione di soppalcatura è definitiva, ha creato degli ambienti di altezza inferiore ai 2,40 ma superiore ai 2,00, dipende da quanto si è ampliata la superficie calpestabile: se l'aumento supera 1/3 (valore determinato in modo personale) della superficie originaria si ricade nella situazione dell'appartamento disposto su due livelli.