Ogni commento su chi non è in grado di capire o voler capire è superfluo più che sprecato.
Ti ripeto e apri le orecchie invece di ragliare. Prova ad immaginarti una pagoda : a nessuno viene in mente di pensare che l'ultimo piano non copra i sottostanti. In questo caso il tetto sarà la somma dei vari livelli.

Non svicolare la mia domanda: a quale principio ci si riferisce per la applicazione del criterio della proiezione verticale? Poi ne parliamo
 
dal Brocardi a proposito del 1117 del c.c.
(6) La terrazza a livello sarà di proprietà esclusiva del proprietario dell'ultimo piano se ciò risulti dal titolo o se essa faccia parte integrante, dal punto di vista strutturale, del piano cui è annessa, così che la funzione di copertura dei piani sottostanti si profili come meramente sussidiaria.
 
Questa nota (6) del Brocardi è piuttosto singolare.
Che sia di proprietà esclusiva se risulta dal titolo , mi sembra lapalissiano: non capisco la necessità della precisazione.

Che la terrazza a livello faccia parte integrale della struttura del piano cui è annessa , mi pare scontato: non so immaginare una terrazza a livello non connessa col livello...
Soprattutto contrasterebbe con l'art. 1126, o no?

Che la sua funzione di copertura sia meramente sussidiaria faccio fatica a capirla...
del resto sono notoriamente una .... capra; .. se qualcuno con cortesia mi spiega questi assunti, diventerò una capra un pò più istruita.
 
Prova ad immaginarti una pagoda : a nessuno viene in mente di pensare che l'ultimo piano non copra i sottostanti. In questo caso il tetto sarà la somma dei vari livelli

"Capra"...(ormai è diventato un "vezzeggiativo"... dovrò trovare altro)...io capisco che nelle incertezze che ti contraddistinguono ...e in particolare quando ti "infervori" tu nutra il dubbio che io non conosca nemmeno le cose più banali...ma è un tuo problema.

So benissimo cosa intendi con la "metafora" della pagoda...e non devo certo farmi istruire da te.

La mia "opinione" verte in caso specifico e nulla più.

Se si fosse trattato di un innalzamento dell'ultimo piano di un edificio è ovvio che il nuovo tetto, replica del precedente, sarebbe bene comune.

Quello specifico è una creazione di un volume che non rispetta la situazione di un "canonico" innalzamento.
 
Bene: vedo che inquadri questa discussione , nel caso particolare del postante. Io cerco sempre ,prima, di generalizzare.

Resta da spiegare cosa intendi per "canonico" innalzamento: sta di fatto che la situazione potrebbe essere assimilata ad un edificio con ultimo piano arretrato.
Negli anni 60 se ne vedevano moltissimi.

Ora posso perfettamente capire che se nella concessione della sopraelevazione il condominio avesse esplicitamente posto la condizione della esclusività del nuovo tetto, non staremmo qui a discutere.
Se ciò non è avvenuto, il dubbio, non solo mio, rimane.

p.s.: non ho nessun dubbio invece su cosa tu conosca o non conosca. Infatti spesso ti pongo delle domande. Se sospettassi che ignori le risposte, non starei ad interrogarti. Cosa non mi spiego sono le mancate risposte.
 
Mi pare di un certo rilievo l'articolo qui sotto allegato.
In particolare richiamo l'attenzione su quanto scritto a pagina 7, quartultimo paragrafo, che qui riporto:

Realizzata pertanto la sopraelevazione, il nuovo piano sara’ di appartenenza esclusiva del proprietario del piano sottostante e, sull'area sovrastante al nuovo piano, si ristabilira’ un rapporto di comunione fra i proprietari di ogni singolo piano.
 

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