Essendo il contratto stipulato fra ditta e Condominio non sono i singoli danneggiati a dover far causa alla ditta ma il Condominio stesso.
Semmai i "singoli" faranno causa al Condominio per colpa indiretta.
ma il danno lo ha causato la ditta "specializzata" per il montaggio del ponteggio (e deve essere così per legge, bisogna redigere il PiMUS).
Il danno non è a parti condominiali (tipo finestroni delle scale) ma privato di ciascun condomino.
Quindi i condomini prima fanno richiesta bonaria di risarcimento fatture alla mano, poi andranno dal giudice di pace (non credo sia un argomento da mediazione).
I condomini non possono sospendere i pagamenti in nessun modo, neanche se non sono soddisfatti del lavoro eseguito dalla ditta incaricata di fare i lavori condominiali, ne l'amministratore può trattenere il saldo. Insomma prima si salda il lavoro e poi si contesta la corretta esecuzione secondo capitolato o l'esecuzione secondo la buona pratica edile.
Ai sensi dell’articolo 1667 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per difformità e vizi occulti dell’opera se il committente li denuncia entro 60 giorni dalla scoperta. Se intende intraprendere una causa, il committente deve agire entro due anni dalla denuncia. Nel caso in cui non voglia agire in giudizio, deve comunque compiere atti idonei a interrompere la prescrizione del periodo entro il quale deve presentare la denuncia.