Nel silenzio del contratto, dopo il recesso di uno dei conduttori, la locazione prosegue, immutato l’intero canone pattuito, nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di locazione (fino a quando il recesso ha efficacia, quindi alla scadenza del periodo di preavviso, legale o convenzionale).non c'era nessuna clausola che consentiva ad uno dei due conduttori per dare disdetta lasciando come unico responsabile l'altro conduttore dopo i 6 mesi di preavviso