Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Non so a chi e a che cosa ti riferisci, ma io concordo con quanto ha scritto @Nemesis nel post n. #11:
che ha scritto
Nel silenzio del contratto, dopo il recesso di uno dei conduttori, la locazione prosegue, immutato l’intero canone pattuito, nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di locazione (fino a quando il recesso ha efficacia, quindi alla scadenza del periodo di preavviso, legale o convenzionale).
chi vuole far produrre effetti nei confronti del conduttore recedente è l'avvocato a cui si è rivolto @Franz.
Se nel contratto non è prevista, nell'ambito del quadriennio, la possibilità da parte del conduttore di recedere, con un preavviso concordato, dal contratto, la solidarietà del debito rimane anche a carico del recedente ma allora in questo caso non è tenuto a pagare il preavviso perché non avrebbe senso.
Se invece nel contratto è prevista la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento del quadriennio con un preavviso se uno dei due conduttore manda la disdetta e paga il preavviso il proprietario dovrebbe contattare l'altro conduttore e chiedergli: "Che volemo fa? Continui ad abitare, e riprendere a pagare l'affitto esaurita la copertura del preavviso, fino alla scadenza naturale del contratto oppure alla fine del preavviso, che è stato già pagato, lasci libero l'appartamento? Non credo di aver detto nel mio primo intervento, nella sostanza, qualcosa di differente.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se leggi il post n.# 3 capisci che la domanda del postante è la seguente:

il conduttore che "abbandona" (@Franz è il conduttore che ha lasciato la casa, non è il locatore!) può rivalersi sui figli della cointestataria del contratto di locazione diventata nel frattempo morosa?
Pertanto se uno abbandona, l'altro ha titolo per proseguire la locazione, ovviamente pagando il canone regolarmente. In caso contrario sarà sfrattata o meglio sarebbe dovuta essere sfrattata nel momento in cui è venuta meno agli accordi del contratto.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
l'altro conduttore
L'altro conduttore è la ex compagna di @Franz .

La domanda di @Franz , alla quale tu e @Gianco non avete ancora risposto, riguarda i figli di questa signora. Due ragazzi maggiorenni che abitano in quella casa con la madre, conduttrice morosa, ma non sono cointestatari del contratto di locazione. Né di un contratto di sub-locazione.

Secondo voi è corretto che l'avvocato di @Franz (il quale è il conduttore che ha inviato la disdetta al locatore e lasciato la casa) agisca contro i figli della conduttrice per pignorare il loro stipendio (come scritto nel post n. #10)?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
mi sembra che per questa affermazione del postante
Il compagno ha poi scoperto che legalmente nei confronti del locatore lui è responsabile per tutti gli affitti non pagati, e non solo per i 6 mesi di affitto impagati dopo la sua disdetta, in quanto tra cointestatari c'è la responsabilitá in solido
ci sia una convergenza delle risposte nel limitare la solidità del debito fino alla data di cessazione della copertura del preavviso.
per quanto riguarda
per il debito lasciato, è responsabile solo la compagna cointestataria o anche i suoi due figli non cointestatari, tutti risultanti residenti nel periodo in quella casa?
la debitrice è la compagna cointestataria del contratto di affitto in quanto ha continuato ad abitare (con figli o senza figli secondo me è ininfluente) oltre la copertura del preavviso senza pagare l'affitto. Tuttavia la madre risulta essere senza fonte di sostentamento (non avrebbe entrate economiche): può quindi essere considerata in stato di bisogno, ovvero di trovarsi nello stato di incapacità di provvedere da se al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. In questo caso si potrebbe applicare l' art. 438 del c.c. che attribuisce ai figli l'onere di provvedere al mantenimento del proprio genitore in stato di indigenza e l' 441 del c.c. che dice che i parenti dello stesso grado che sono obbligate al mantenimento di un altro parente sono obbligate in solido secondo le proprie capacità economiche.
Quindi i due figli potrebbero aver avuto l'obbligo di aiutare la madre a pagare l'affitto della casa nella quale viveva non solo lei ma anche loro. Quindi sotto un certo punto di vista la azione dell'avvocato di @Franz ha dei fondamenti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi i due figli potrebbero aver avuto l'obbligo di aiutare la madre a pagare l'affitto della casa nella quale viveva non solo lei ma anche loro. Quindi sotto un certo punto di vista la azione dell'avvocato di @Franz ha dei fondamenti
Caso mai, sarà la madre, e non (l'avvocato del) compagno della madre, ad agire per ottenere gli alimenti.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
i due figli potrebbero aver avuto l'obbligo di aiutare la madre a pagare l'affitto della casa nella quale viveva non solo lei ma anche loro.
Questo è giusto, l'ho pensato anch'io.
Ma concordo con quanto ha detto @Nemesis nel post n. #25: se la madre è realmente in stato di bisogno, solo lei può attivarsi nei confronti dei figli per ottenere un aiuto economico.
Invece @Franz non ha alcun motivo giuridicamente valido per aggredire i beni e i redditi dei figli della sua ex compagna.
 

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