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Se il cortile del condominio copre alcuni box proprietà di terze persone come vanno divise le spese nel caso di un intervento di manutenzione straordinaria ?

Una recente sentenza, Cassazione, II civile n. 2243 del 16 febbraio 2012, ha ribadito che le spese di manutenzione della pavimentazione del cortile condominiale che copre anche autorimesse sottostanti non devono essere sostenute solo dai proprietari dei box in quanto il cortile assolve anche alla funzione di calpestio da parte di tutti i residenti per cui la spesa relativa andrà posta a carico anche di tutti i condomini in misura proporzionale al valore della quota di ognuno di loro.

Avv. Luigi De Valeri
 

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Infatti la Sentenza citata dall Avv. Luigi De Valeri (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE , SENTENZA 16 febbraio 2012 2243 Pres. Triola – est. Giusti , n.2243) ribadisce e riconferma quanto era già stato detto in una precedente Sentenza del 2005

Ripartizione delle spese di cortili e viali d'accesso condominiali: inapplicabile principio dei 2/3
Le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Secondo la Corte di Cassazione qualora il cortile condominiale svolga contemporaneamente la funzione di copertura delle autorimesse sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura (nel caso la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione), non si può applicare il principio di ripartizione di cui all'art 1126 c.c.:
- 1/3 a carico di chi esercita il calpestio;
- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;
ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.
- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;
- intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;
- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti. (Cassazione, Sez. II, 14/09/2005 n. 18194)
 

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