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User_29045

Ospite
Su questo forum qua:

Forum Casa - Due interventi diversi stesso anno - Lavorincasa.it

dicono:

Infatti in più di un'occasione è stato detto in questo forum che il limite dei 48.000 euro è relativo a ciascun intervento (si veda, a titolo di esempio, l'intervento di Condominiale del 28/11/2008 sul quesito "48000 ripetibili per stesso immobile su + anni?", nel quale era scritto <<l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la detrazione può ripartire di nuovo per altri 48.000€ sullo stesso immobile per l'anno successivo, ma solo per "lavori diversi" e con diversa autorizzazione comunale>>).

Qualche ulteriore contributo sull'argomento, in un senso o nell'altro? Grazie a tutti.

Solo nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo
delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
Ag. Entr. circolare 2007
 
U

User_29045

Ospite
Qui:

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/...ida-730/30-lavori-in-casa-e-bonus-fiscali.pdf

Mi dà torto, pare:

ALLA DOMANDA NUMERO 26 DICE:

È possibile, nel caso di acquisto di immobile con due box pertinenziali, instaurare due pratiche separate col
centro operativo di Pescara e porre quindi in essere due recuperi decennali del 36% sui due costi di
costruzione? Nel caso, ad esempio, di acquisto di box pertinenziale alla prima casa e di acquisto di box
pertinenziale della seconda casa (casa vacanze) mi sembra che tale possibilità sia ormai pacificamente
accettata.

Risposta
Se si tratta di due box pertinenziali a due abitazioni differenti (prima casa e casa vacanze) la detrazione spetta autonomamente nei limiti delle spese di realizzazione attestate dall'impresa di costruzione cedente. Il limite dei 48.000 euro è infatti unico se si tratta di box acquistati contestualmente come pertinenziali alla stessa
abitazione.
 
U

User_29045

Ospite
Alla domanda 44 si contraddice:

Il massimale dei 48000 euro, che dal 2006 si intende per unità immobiliare, deve essere inteso che per quell'unità immobiliare io posso usufruire della detrazione del 36% solo su un importo di 48000 euro o se tale limite è riferito ad un singolo intervento sullo stesso? Ad esempio se nel 2009 ho presentato regolare domanda e ho sostenuto per un intervento 40000 euro e nel 2010 proseguo i lavori per quello stesso intervento e spendo 12000 euro e poi per altri lavori sulla stessa unità immobiliare presento una nuova domanda e spendo altri 40000 euro cosa posso portare in detrazione?
Quarantamila euro per il 2009, 8000 euro come prosecuzione nel 2010 e anche i 40000 euro spesi per il nuovo intervento?

Risposta

La limitazione alla detrazione consiste nella impossibilità di superare, per ciascun immobile, un importo complessivo dei lavori per 48.000 euro, anche se in prosecuzione da un anno con l'altro (ciò riguarda le prime due ipotesi evidenziate). Per il nuovo ed ulteriore intervento, invece, è ammissibile la detrazione con un nuovo plafond di 48.000 euro, a condizione che, nell'anno, non sia superato, per il medesimo immobile, l'importo di 48.000 euro complessivi.
Appare dunque corretta la soluzione proposta.
 

riccardo

Nuovo Iscritto
comunque io posso dedurre fino a 48000 per due garages (o anche più garages se serve) in quanto il costo di costruzione di uno solo non arriva a 48000. Cmq le arance te le porto....se non sei troppo lontano. Io abito a Cuneo. Ciao Rik
 
U

User_29045

Ospite
Il problema è che quando parlano di IMMOBILE, non sono mai stati sufficientemente chiari. A loro adesso fa comodo dire: IMMOBILE = APPARTAMENTO di cui il box/i box è/sono pertinenziali. A noi fa comodo dire che IMMOBILE = il box/i box pertinenziale/i.
 
U

User_29045

Ospite
E poi, per finire, qui:

CORRIERE DELLA SERA.it - Forum - I nostri soldi

Fracaro martedì, 11 maggio 2010
La detrazione è indipendente dal numero di box che vengono acquistati, nel rispetto però delle altre condizioni, ossia i posti auto debbono essere:
- pertinenziali ad un'abitazione;
- nuovi, o in costruzione, e venduti da un'impresa o una cooperativa costruttrice;
- oppure fatti costruire da chi gode della detrazione con un contratto di appalto;
- o infine, box all'interno di fabbricati abitativi integralmente ristrutturati da un'impresa edile.
Corrado Fenici (Associazione Italiana Dottori Commercialisti)

Quella in neretto è la generica interpretazione che ho dato io. Senza massimali, ovviamente.
 
U

User_29045

Ospite
Detrazioni Ristrutturazione 36% spese di ristrutturazione. Agevolazioni fiscali ristrutturazione. Detrazione IRPEF ristrutturazione. Incentivi ristrutturazione edilizia 36. Detrazione fiscale ristrutturazione. Limite massimo 48000 euro per la casa co

Detrazione 36% ristrutturazione
RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 181/E DEL 29 APRILE 2008
L'art. 35, comma 35-quater, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato la disciplina delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie, prevedendo che, per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2006 e il 31 dicembre 2006, il limite massimo di spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione d'imposta del trentasei per cento, prevista ai fini dell'IRPEF, spetta con riferimento alla singola abitazione.
Per effetto di tale disposizione, l'ammontare massimo di spesa riconosciuto su cui applicare la percentuale di detrazione non è più riferito anche alla persona fisica che sostiene la spesa, ma alla sola abitazione, con la conseguenza che qualora più soggetti realizzino interventi di ristrutturazione sulla stessa unità abitativa, sarà riconosciuto un unico limite massimo di spesa pari a 48.000 euro da ripartire tra i vari aventi diritto alla detrazione.
Con particolare riferimento alle spese sostenute in relazione alle pertinenze dell'abitazione, la scrivente, con risoluzione 4 giugno 2007, n. 124, ha chiarito che dalla formulazione del sopra citato comma 35-quater dell'articolo 35 del d.l. n. 223 del 2006 si può evincere che il legislatore tributario ha inteso collegare il limite di spesa all'abitazione, escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore autonomo limite di spesa.
In sostanza, con l'introduzione della modifica normativa in discorso, il legislatore ha inteso riferire il limite di 48.000 euro all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate....
....In relazione alle spese collegate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio posti in essere successivamente al 2006, si fa presente che:
la detrazione d'imposta del trentasei per cento è stata prorogata, per il periodo d'imposta 2007, dall' art. 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e per gli anni 2008, 2009 e 2010, dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
Entrambe le predette disposizioni riconoscono, ai fini dell'IRPEF, la detrazione d'imposta in discorso, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare.
Al riguardo, si precisa che, anche se le norme sopra citate definiscono il limite massimo di spesa riconosciuto facendo riferimento genericamente all'unità immobiliare e non all'unità abitativa, eventuali lavori di ristrutturazione concernenti un'unità abitativa e le relative pertinenze sarebbero ammessi a fruire di una detrazione d'imposta calcolata su un limite di spesa riferito comunque alla sola abitazione, senza poter computare un ulteriore autonomo limite per le pertinenze.
Il riferimento delle norme di proroga "all'unità immobiliare" non è indicativo, infatti, di una mutata volontà del legislatore, atteso che anche per i periodi d'imposta successivi al 2006 è stato confermato il "nuovo" principio, affermato dal d.l. n. 223 del 2006, per cui il limite massimo di spesa va considerato in maniera più rigorosa, tenendo conto solo del numero delle unità immobiliari, e non più del numero dei comproprietari di ogni immobile.
E' coerente con la nuova disciplina ritenere che, nell'ipotesi in cui i lavori riguardino sia l'abitazione che la relativa pertinenza, può essere computato un solo limite di 48.000 euro.
 

vittbelv

Nuovo Iscritto
Acquisto box pertinenziale in costruzione

Buongiorno, nel frattempo sono cambiate un pò le regole ed oggi la detrazione è al 50% fino a giugno 2013. Vi porgo questa domanda :

la mia casa con relativo box è in costruzione e verrà completata entro gennaio 2014 quindi non in tempo per usufruire del 50% visto che scade a giugno. Secondo voi è possibile in qualche modo avere la detrazione comunque? ossia è possibile magari con una registrazione di compromesso fare il versamento in anticipo rispetto alla consegna? naturalmente i dati catastali del box non saranno disponibili fino alla fine dei lavori quindi come posso fare? a chi mi devo rivolgere per avere dettagli in materia? un notaio un commercialista o chi altri?

Grazie in anticipo
 

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