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User_29045

Ospite
Non amo cancellare i miei errori, anzi mi piace metterli in evidenza.

Vorrei ritrattare quanto scritto al precedente post.

La modalità corretta secondo me E' SOLO LA MODALITA' NUMERO 2:


SECONDA MODALITA':
=================

Il 50% di ogni spesa andrà sostenuta facendo un bonifico da un conto corrente postale o bancario intestato a ROSSI MARIO.

Il restante 50% di ogni spesa andrà sostenuta facendo un bonifico da un conto corrente postale o bancario intestato a VERDI MARIA.

==> Questo perché così E' EVIDENTE quanto ha pagato ROSSI MARIO e quanto ha pagato VERDI MARIA! Nel caso in cui la proprietà sia scissa in 50% e 50%, può essere la stessa cosa fare un unico bonifico da un conto cointestato, ma nel caso di proprietà scissa in 90% e 10%, non ha senso fare un unico bonifico da un conto cointestato, in quanto così facendo si dà la percezione che abbia pagato il 50% ROSSI MARIO, e il 50% VERDI MARIA, e CIO' SAREBBE SBAGLIATO.

QUINDI, IN SINTESI, ogni persona deve fare un bonifico A NOME PROPRIO da un conto A NOME PROPRIO.

Evitate di tirare in ballo i conti correnti bancari o postali COINTESTATI.

Vista la posta in gioco, vale la pena di aprire un conto di appoggio per ogni persona proprietaria, e magari chiuderlo qualche mese dopo aver concluso il rogito.
 

tetapunto

Nuovo Iscritto
Allora io faro' 4 bonifici, due a nome mio, ognuno per il 50 % di ciascun box, e idem due a nome di mia moglie. Siccome mia moglie non ha redditi oltre la casa e non puo' portare niente in detrazione, potro' portare io in detrazione tutte le somme dei 4 bonifici, anche quelli a nome di mia moglie, essendo mia moglie a mio carico?
Scusi l'insistenza, ma come lei giustamente fa notare occorre essere piu' che precisi
Ancora grazie
Tetapunto
 
U

User_29045

Ospite
Siccome mia moglie non ha redditi oltre la casa e non puo' portare niente in detrazione, potro' portare io in detrazione tutte le somme dei 4 bonifici, anche quelli a nome di mia moglie, essendo mia moglie a mio carico?

Credo che questo link risponda al tuo caso:

rimborso fiscale credito d'imposta moglie a carico

Copio & incollo testualmente:

Ciao a tutti,
sono un lavoratore dipendente del settore privato con moglie e figlio a carico al 100%, volevo cortesemente sapere se mediante il mio mod. 730 - 2010,
sia possibile richiedere al proprio sostituto d'imposta il rimborso fiscale del credito d'imposta spettante a mia moglie ed accumulato fino alla data in cui è passata fiscalmente a mio carico iIl suo credito d'imposta è relativo agli anni 2007-2008 come da mod. UNICO da lei dichiarato,
il suo passaggio fiscale a mio carico è avvenuto nel Nov. 2008).
Se sì, quale sezione del mod. 730 - 2010 dovrebbe essere compilata?
Al riguardo, quale documentazione è necessario presentare al CAF congiuntamente al mod. 730 per procedere
come indicato?

Grazie e ciao a tutti

===

Si, è possibile solo nel caso in cui tale credito sia sempre stato riportato in compensazione nel quadro RX, rigo RX1, col. 4 dei modelli UNICO di tua moglie.

Devi presentare un mod. 730/2010 congiunto e tale eccedenza IRPEF andrà indicata nel quadro F, rigo F3, col. 1 (da indicare nella colonna successiva anche eventuali compensazioni in F24) del coniuge dichiarante (non nel tuo!).
 
U

User_29045

Ospite
Consulta anche i risultati ottenuti con questa ricerca su Google, tra i quali quello appena postato:

https://www.google.it/#hl=it&sclien...pw.r_qf.&fp=6f14b780175dbe87&biw=1280&bih=909
 
U

User_29045

Ospite
Attenzione perché a questo link ho trovato queste informazioni qua:

detrazioni agevolazioni ristrutturazioni 36%

Nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori (non più necessaria) sia stata inviata da un contribuente, mentre le fatture riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può competere, anche interamente, al coniuge che ha inviato la comunicazione e che ha sostenuto la spesa, purché il suo nome compaia nella fattura emessa dall`impresa che ha eseguito i lavori. In sostanza, in caso di cointestazione delle fatture, la detrazione può competere anche ad uno solo degli intestatari. Viceversa, nell`ipotesi in cui la fattura sia intestata unicamente ad uno solo dei due coniugi, mentre la comunicazione di inizio lavori e il pagamento con bonifico siano stati effettuati dall`atro coniuge, la detrazione IRPEF non compete a quest`ultimo (ferma restando la possibilità di fruire del beneficio in capo all`intestatario delle fatture, riportando il codice fiscale del coniuge che ha inviato la comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi).

L'agenzia delle Entrate, nell'ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione IRPEF, a condizione che: sussista la situazione di convivenza sin dal momento in cui viene effettuata la comunicazione preventiva all'inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara (al riguardo, si veda anche la risoluzione 6 maggio 2002, n. 136); le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente già al momento dell'avvio della procedura, coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'amministrazione finanziaria. Nello stesso ambito, l'agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che non è necessario che l'abitazione nella quale convivono «familiare» e intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori agevolati siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza (circolare 24/E del 10 giugno 2004). Tuttavia, se il figlio ha trasferito la residenza nella casa acquistata per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, probabilmente il padre non risulterà più convivente con il figlio e la detrazione IRPEF non potrà trovare applicazione a meno che, prima dell'inizio dei lavori, anche il padre trasferisca la residenza nella casa del figlio.
 
U

User_29045

Ospite
Copio & incollo testualmente!

DOMANDA

Sto acquistando un box pertinenziale all'abitazione. In realtà, io risulterò intestataria dell'immobile, che però sarà pagato di fatto da mio marito, di cui sono fiscalmente a carico. Avrà lui diritto alla detrazione fiscale del 36% in sede di dichiarazione dei redditi, anche se non sarà intestatario del box? E se all'interno di casa nostra dovessimo fare lavori di ristrutturazione e interventi volti al risparmio energetico, come potremmo suddividere tra noi le agevolazioni del 36%
e del 55 per cento?
T. S. – GROSSETO

RISPOSTA

Sin dalla istituzione dei due bonus del 36 e del 55%, particolare attenzione è stata data alla suddivisione degli importi detraibili nell'ipotesi di concorrenza alle spese di più comproprietari o familiari conviventi, in modo da programmare i benefici anche in relazione ai rispettivi redditi IRPEF.
L'importo complessivamente detraibile ammonta, anche sulla base delle ultime disposizioni in materia, a una cifra massima di 48.000 euro riferita al singolo intervento sull'unità immobiliare (e non più con riferimento a ciascun comproprietario o familiare convivente che concorre alla spesa) o all'acquisto di un box pertinenziale, ai fini del 36%, e, per quanto riguarda invece il 55%, a un importo massimo che dipende dalla tipologia di intervento (per esempio, 60.000 euro per infissi e "cappotto" dell'edificio, 30.000 euro per l'impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione). Il beneficio consiste in una detrazione dall'IRPEF dovuta dal contribuente/beneficiario, per cui ciascun soggetto ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante (1/10 dell'ammontare complessivo) nei limiti dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta in questione. L'importo della quota di detrazione spettante, non fruito in uno degli anni perché superiore all'imposta dovuta per lo stesso periodo d'imposta, non può essere cumulato con la quota relativa a un altro periodo d'imposta, non può essere portato in diminuzione dall'imposta dovuta per l'anno successivo e non può essere chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/97.
Caso per caso
Ma cosa succede, in caso di appartamento cointestato tra i coniugi quando uno solo vuole beneficiare della detrazione? E se l'appartamento o il box sono di proprietà di un coniuge ma si vuole che sia l'altro a beneficiarne?
Nell'ipotesi di comproprietà dell'unità immobiliare tra coniugi, ciascuno dei proprietari ha diritto a calcolare l'agevolazione spettante in relazione alle spese direttamente sostenute. Ciò implica che la ripartizione delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare la percentuale di possesso se, dai documenti di spesa (fatture e bonifici), risulti una diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari che vogliono fruire dell'agevolazione (per esempio, 70% al marito e 30% alla moglie a fronte di una comproprietà al 50%). Questo vuol dire, tra l'altro, che se le spese sono sostenute da uno solo dei due coniugi comproprietari, la detrazione può competere interamente a quest'ultimo, sempreché le fatture e i bonifici di pagamento siano a lui direttamente intestati.
Invece, nell'ipotesi in cui il fabbricato è di esclusiva proprietà di uno solo dei coniugi, l'altro può fruire della detrazione, non come comproprietario, ma in qualità di familiare convivente. In particolare, alcune aperture a una interpretazione meno rigorosa sulla materia sono venute dalla stessa agenzia delle Entrate con la circolare 20/E del 13 maggio 2011. Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione, sostenute da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile, in cui fattura e bonifico di pagamento risultano intestati a un solo di questi, la detrazione IRPEF del 36% è stata riconosciuta anche al soggetto che non risulti indicato nei documenti citati, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta
Il caso specifico preso in esame dall'agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che, insieme con il coniuge, aveva sostenuto spese per lavori di ristrutturazione della propria abitazione, il cui nominativo, però, non era stato annotato in nessuno dei predetti documenti (né fatture né bonifici). Con il rinvio a precedenti chiarimenti su detrazioni IRPEF del 36% (risoluzione 353/ E/ 2008) e del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (circolare 34/E/2008), viene chiarito che, tenuto conto che la ratio normativa è quella di riconoscere il beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione sia stata sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto non indicato nei documenti, se nella fattura è annotata la percentuale di spesa che ha sostenuto.
Orientamenti superati
Tale precisazione supera di fatto i precedenti orientamenti della stessa Agenzia, la quale aveva affermato (circolare 15/E/2005) che, nel caso in cui tutti gli adempimenti, compreso il bonifico, fossero stati effettuati a nome di un contribuente, mentre le fatture riportassero anche il nominativo del coniuge a carico dello stesso, la detrazione poteva riconoscersi, anche per intero, al soggetto che non avesse provveduto agli adempimenti richiesti, purché il suo nome comparisse, sin dal momento dell'emissione, nella fattura dell'impresa esecutrice degli interventi. Viceversa, ora è sufficiente la mera annotazione in fattura (anche successiva all'emissione di quest'ultima).
Il box
L'Agenzia giunge a conclusioni similari anche con riferimento all'acquisto, da parte di due coniugi, di un box pertinenziale, intestato ad entrambi per il 50% ciascuno e pagato tramite bonifico bancario cointestato. In tal caso, la detrazione IRPEF del 36% può essere riconosciuta per intero anche a uno dei due, a condizione che questi abbia effettivamente sostenuto la spesa e ciò trovi corrispondenza dall'intestazione al 100% della fattura o dalla annotazione nella stessa, inserita anche successivamente all'emissione, della percentuale della spesa sostenuta.
Una fattispecie particolare, poi, è considerata dalla circolare 15/E del 20 aprile 2005, che ha riconosciuto il diritto al 36% nell'ipotesi di costruzione o acquisto di box, di nuova costruzione e ceduto da impresa costruttrice, pertinenziale all'abitazione di proprietà del coniuge convivente, fiscalmente a carico. In tal caso, la detrazione può essere attribuita anche interamente al coniuge non proprietario dell'immobile, purché lo stesso risulti convivente prima dell'acquisto. Ovviamente, gli adempimenti devono essere eseguiti a suo nome (pagamenti con bonifici bancari o postali in corrispondenza delle fatture a lui intestate).
 
U

User_29045

Ospite
Qui:

CORRIERE DELLA SERA.it - Forum - I nostri soldi

... dice che la detrazione del 36% del CONIUGE A CARICO andrà perduta!!!

Copio & incollo testualmente:


gigi martedì, 20 gennaio 2009
Coniuge a carico
Se il coniuge ha meno di 2840,51 euro di reddito nell'anno e passa fiscalmente a carico del marito, che ne è di tutti i suoi crediti fiscali distribuiti negli anni (esempio 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, o spese mediche, ecc.). Le perde o le può detrarre il coniuge ? Il limite è dato dalla capienza dell'IRPEF dovuta (in questo caso) dal coniuge?
Fracaro martedì, 20 gennaio 2009
Se il coniuge è a carico, l'altro può detrarre le spese mediche. Mentre la detrazione del 36% andrà perduta, in quanto il limite è dato dall'IRPEF dovuta dal coniuge con redditi bassi. Il bonus del 36% non è tra gli oneri che possono essere detratti se sostenuti a favore del familiare a carico.
 

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