U

User_29045

Ospite
L'intento sarebbe quindi quello di far partire i cantieri al più presto, invogliando i privati ad investire nel miglioramento della propria abitazione con la promessa di un bonus (sto continuando a copiare e incollare dal sito da me indicato nel post precedente).
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
La detrazione del 36% (da giugno 2012 a giugno 2013 è passata al 50%) per la costruzione di un garage è possibile anche nel tuo caso in quanto l'impresa costruttrice è quella indicata dal geometra nell'inizio lavori e quindi l'impresa edile che hai assoldato.
L'importo dei lavori su cui calcolare l'agevolazione (il limite massimo è passato per un anno da 48.000 euro a 96.000 euro) è quello rilasciato su dichiarazione dalla stessa impresa edile per i costi sostenuti per gli operai e i materiali acquistati (viene escluso quindi il guadagno dell'impresa). Poi la procedura è la stessa degli altri anni esclusa la comunicazione a Pescara: bonifico con dati della fattura, p.IVA del fornitore, codice fiscale del pagante e riferimento al DPR 917/86 nuovo art. 16 bis (ex dpr 449/97).L'IVA è al 4% se si tratta di primo garage di prima casa oppure al 10% negli altri casi.
Questo per quanto riguarda la costruzione del nuovo garage.
Per la costruzione della nuova abitazione non c'è alcuna agevolazione se non l'IVA 4% in caso di prima casa.
Spero di esserti stata utile.
 

tetapunto

Nuovo Iscritto
acquisto di due box auto

Buongiorno, ho un quesito che riguarda l'acquisto che sto per fare di due box dal costruttore, entrambi vicinissimi alla mia abitazione (prima casa) e di costruzione appena ultimata. Il rogito si fara' entro settembre 2012, non c'e' preliminare registrato.
Per il primo box non ho dubbi, sara' pertinenziale all'appartamento con le agevolazioni ( e restrizioni per l'eventuale futura vendita) relative alla prima casa: IVA al 4% e detrazione fiscale in 10 anni con le aliquote in vigore e per l'importo relativo alla quota costruzione o come si definisce.
Ho un dubbio per il secondo box. Se lo dichiaro pertinenziale (ovviamente pertinenzialita' revocabile) , pago comunque il 10% di IVA ma ho le detrazioni fiscali, ma cosa succedera' al momento di una vendita separata di questo solo box? Ci saranno penalita' da pagare o semplicemente le detrazioni fiscali passeranno all'acquirente? Insomma, non vorrei che ci fossero controindicazioni per il caso di una futura vendita separata (penso sarebbe difficile vendere oggi un appartamento con due box...) se oggi dichiaro il box pertinenziale.
Grazie per i chiarimenti che mi vorrete fornire.
Tetapunto
 
U

User_29045

Ospite
Ci saranno penalita' da pagare o semplicemente le detrazioni fiscali passeranno all'acquirente?

Nel futuro rogito di vendita Lei, e la parte acquirente, dovrete dichiarare in forma scritta QUALI SIANO I VOSTRI ACCORDI SUL RECUPERO IRPEF. Nel futuro rogito di vendita saranno cioè presenti una delle seguenti diciture, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

"La parte venditrice e la parte acquirente stabiliscono, di comune accordo, che con il presente atto il recupero IRPEF del 50% (oppure 36%) verrà contestualmente trasmesso alla parte acquirente, con ciò cessando ogni diritto della parte venditrice sul recupero delle quote afferenti agli anni residui".

"La parte venditrice e la parte acquirente stabiliscono, di comune accordo, che con il presente atto il recupero IRPEF del 50% (oppure 36%) resterà di esclusiva competenza della parte venditrice, con ciò la parte acquirente rinuncia, ora per allora, ad ogni azione di rivalsa e ad ogni eccezione in merito".

Il box sul quale fruisce dell'aliquota IVA agevolata del 4% non potrà essere alienato prima del decorso di anni CINQUE dalla data del rogito, il mancato rispetto di questa norma La esporrà al pagamento di sanzioni e interessi.

Il box sul quale fruisce dell'aliquota IVA ordinaria del 10%, in caso di pertinenzialità REVOCABILE come da NOTA DI TRASCRIZIONE che Lei dovrà visionare attentamente prima di azzardare vendite in fretta e furia, potrà essere alienato - paradossalmente - anche il giorno successivo al suo acquisto.

Il rogito si fara' entro settembre 2012, non c'e' preliminare registrato.

Faccia molta attenzione, nel caso di ASSENZA DI PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, l'Agenzia delle Entrate ha già indicato con una apposita "Risoluzione" che IL BONIFICO DEVE ESSERE FATTO NELLA STESSA GIORNATA DEL ROGITO, OVVERO SIA POCHE ORE PRIMA DEL ROGITO MA NEL MEDESIMO GIORNO DI CALENDARIO. Il mancato rispetto di questa regola è UNO DEI TANTI, POSSIBILI MOTIVI che potrà farLa decadere dal diritto alla detrazione.

Le suggerisco di prendere accordi con la Sua banca o il Suo ufficio postale affinché non venga effettuata la chiusura contabile della cassa dove Lei ha fatto il bonifico, PRIMA CHE LEI E LA SUA CONTROPARTE ABBIATE FIRMATO IL ROGITO.

Una buona idea è fare il bonifico alle 8:30 e il rogito entro le 10:30 della stessa giornata lavorativa.

Mi raccomando, si assicuri che con una telefonata alla banca o al direttore dell'ufficio postale, sia possibile annullare il bonifico, Lei ovviamente si impegna a riconsegnare nella stessa giornata la ricevuta di pagamento del bonifico, alla Banca o all'ufficio postale dove ha fatto l'operazione.

Si ricordi che un rogito può andare all'aria non solo per Sue inadempienze (esempio: dimentica la carta d'identità e il codice fiscale in un'altra nazione), ma anche per errori della parte venditrice (esempio: data di nascita del procuratore legale della società venditrice, contenente un'informazione sballata [30 febbraio 1961]). Se non si riesce ad aggiustare la procura in tempo, Lei deve correre ad annullare il bonifico, altrimenti perderà la detrazione.
 
U

User_29045

Ospite
Allego anche il PDF, prima che cancellino l'URL sopra indicato.
 

Allegati

  • Ris. n. 7 del 13 gennaio 2011.pdf
    57 KB · Visite: 30
U

User_29045

Ospite
Sì, il box assoggettato all'IVA al 10% non sarà mai oggetto di penali, può essere venduto anche il giorno successivo al rogito di acquisto, e con l'occasione, occorrerà regolamentare nel rogito chi continuirà a beneficiare della detrazione IRPEF 50% o 36%.

Il box assoggettato all'IVA al 4%, essendo stato acquistato con la cosiddetta "AGEVOLAZIONE PRIMA CASA", ossia nell'ipotesi che non si sia già titolari di altro box, dovrà essere tenuto per CINQUE ANNI dalla data del rogito, dopodiché potrà essere alienato stabilendo nel rogito di vendita - anche in questo caso - chi (tra venditore e acquirente) continuerà a beneficiare del recupero IRPEF 50% o 36%.
 

tetapunto

Nuovo Iscritto
Un ultimo chiarimento. L'appartamento e' cointestato con mia moglie che non ha altri redditi ed e' a mio carico. Anche i box saranno cointestati. Le detrazioni le portero' io nella mia parte del 730 congiunto. I bonifici debbono essere fatti a nome mio e di moglie (che e' anche cointestataria del conto corrente in banca) o possono essere fatti solo a nome mio?
Grazie.
Tetapunto
 
U

User_29045

Ospite
L'intestazione del bonifico DEVE SEGUIRE para para L'INTESTAZIONE DELL'IMMOBILE PRINCIPALE. Quindi:

Se l'abitazione di cui i due box sono pertinenza è intestata a:

ROSSI MARIO e VERDI MARIA,

allora anche il bonifico / i bonifici andranno fatti:

PRIMA MODALITA':
==============

Con un conto corrente bancario o postale cointestato a ROSSI MARIO e VERDI MARIA

SECONDA MODALITA':
=================

Il 50% di ogni spesa andrà sostenuta facendo un bonifico da un conto corrente postale o bancario intestato a ROSSI MARIO.

Il restante 50% di ogni spesa andrà sostenuta facendo un bonifico da un conto corrente postale o bancario intestato a VERDI MARIA.

Questo è l'esempio in cui la cosiddetta "PROPRIETA' PER 1/1" sia "spaccata" in due parti eguali: 50% e 50%.

Nel caso in cui la proprietà sia spaccata in 3, 4, 5 o più parti, i bonifici andranno fatti rispettando le percentuali di proprietà.

Se ROSSI MARIO avesse la PROPRIETA' PER 3/4 e VERDI MARIA avesse la PROPRIETA' PER 1/4, una spesa totale di 40.000 Euro andrebbe così ripartita:

30.000 Euro bonificati da ROSSI MARIO, e
10.000 Euro bonificati da VERDI MARIA.

Ogni altra scelta fa perdere il diritto al recupero IRPEF alla parte che non ha rispettato la proporzione basata sulla percentuale di proprietà.

ANALOGO DISCORSO VALE PER IL NUDO PROPRIETARIO E L'USUFRUTTUARIO: nel caso in cui l'immobile ad uso abitativo, di cui il box / i box sono / saranno pertinenza, abbia un titolare di "NUDA PROPRIETA'" e un titolare di "USUFRUTTO", bisogna anzitutto verificare con un notaio QUALI SIANO LE PERCENTUALI (più è anziano l'usufruttuario, più il valore della nuda proprietà aumenta, per ovvi motivi: alla morte dell'usufruttuario, la nuda proprietà e l'usufrutto si riuniscono nella PROPRIETA' PER 1/1 in capo a quello che fino a un istante prima del decesso dell'usufruttuario, era il nudo proprietario. Una volta verificate con un notaio le percentuali di spettanza, bisogna fare DUE BONIFICI DISTINTI rispettando tali percentuali. Conosco un papà usufruttuario e una figlia nuda proprietaria, che per colpa di una distrazione del papà potranno recuperare solo il 36% (allora vigeva la regola del 36% e non del 50% come oggi) della quota parte versata dal papà usufruttuario, il quale ha commesso l'errore di FARE UN BONIFICO TUTTO A NOME SUO, senza lasciar pagare alcunché alla figlia nuda proprietaria.
 

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