uva

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Sì Sterenz, il locatore che percepisce il pagamento in contanti regolarmente, in quanto inferiore a 1.000 euro, ha l'obbligo di rilasciare la ricevuta assoggettata a bollo per garantire la tracciabilità dell'operazione richiesta dalla legge.
I pagamenti effettuati con sistemi tracciabili (bonifici, assegni, vaglia) comportano l'emissione della ricevuta solo se il conduttore la chiede espressamente.
Non so risponderti in merito alle sanzioni.

Penso che le "ricevute provvisorie" citate da Quiproquo non risolvano il problema se parliamo di importi in contanti di importo uguale o maggiore al limite di legge.

Per quanto riguarda i mezzi di pagamento citati da Nemesis, non so a cosa si riferisca. Se si tratta del POS io non ce l'ho, né sono tenuta per legge ad averlo.

Ma se il mio cliente può pagarmi la fattura a rate variabili inferiori a 1000 € non vedo dove sia l'irregolarità. L'importo del pagamento è inferiore al limite ed esiste una ricevuta globale.

Se la fattura è di importo totale maggiore o uguale a 1.000 euro, il pagamento frazionato in contanti( in rate ciascuna inferiore a 1.000 euro) deve essere stabilito a priori nel contratto di fornitura/prestazione d'opera tra te e il cliente. Altrimenti potrebbe configurarsi un frazionamento fasullo del pagamento, come ha detto Nemesis, con lo scopo di eludere la legge.
 
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quiproquo

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Sì Sterenz, il locatore che percepisce il pagamento in contanti regolarmente, in quanto inferiore a 1.000 euro, ha l'obbligo di rilasciare la ricevuta assoggettata a bollo per garantire la tracciabilità dell'operazione richiesta dalla legge.
I pagamenti effettuati con sistemi tracciabili (bonifici, assegni, vaglia) comportano l'emissione della ricevuta solo se il conduttore la chiede espressamente.
Non so risponderti in merito alle sanzioni.

Penso che le "ricevute provvisorie" citate da Quiproquo non risolvano il problema se parliamo di importi in contanti di importo uguale o maggiore al limite di legge.

Per quanto riguarda i mezzi di pagamento citati da Nemesis, non so a cosa si riferisca. Se si tratta del POS io non ce l'ho, né sono tenuta per legge ad averlo.
Davo per scontato che l'importo fosse inferiore ai mille euro.
E ritornando ad un acquisto di mobili con consegna a 60 giorni dalla data dell'ordine per un importo di 3.600 euro dove in pari data
il venditore firma sulla copia dell'ordine un acconto di 800 euro e dopo una ventina di giorni ne firma un secondo di altre 800 euro, vi chiedo come può il legislatore rompere gli attributi su un accordo
liberamente impostato da due cittadini..Ma la firma datata ha un valore positivo o no??? O il fisco deve dare per scontato la malafede
dei cittadini...??? In fin dei conti a cose fatte vi è:
A)Un ordine con tutte le condizioni di consegna e di pagamento indispensabile per le reciproche certezze,
B) Una bolla di consegna (eventuale),
C) Una Fattura con i riferimenti di cui sopra.
Salvo naturalmente fare una fattura per ogni acconto...Con il solito aggravamento per il venditore...Alla faccia delle semplificazioni
promesse...M.......o Legislatore. Quiproquo.
 

Nemesis

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vi è:
A)Un ordine con tutte le condizioni di consegna e di pagamento
Se le condizioni di pagamento prevedono il pagamento rateale, non non v'è nessuna violazione delle norme.
la firma datata ha un valore positivo o no?
La "firma datata" deve essere sulla documentazione contrattuale, che specifica la rateazione. Sulla fattura ha valore solo di quietanza per l'importo corrisposto.
Salvo naturalmente fare una fattura per ogni acconto
La fattura di acconto si emette se sia pagato in parte il corrispettivo prima della consegna o spedizione dei beni mobili ceduti. Se la consegna dei beni è avvenuta, non si emettono (più) fatture di acconto.
 
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quiproquo

Membro Senior
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Se le condizioni di pagamento prevedono il pagamento rateale, non non v'è nessuna violazione delle norme.
La "firma datata" deve essere sulla documentazione contrattuale, che specifica la rateazione. Sulla fattura ha valore solo di quietanza per l'importo corrisposto.
La fattura di acconto si emette se sia pagato in parte il corrispettivo prima della consegna o spedizione dei beni mobili ceduti. Se la consegna dei beni è avvenuta, non si emettono (più) fatture di acconto.
Grazie per il riscontro. L'ordine firmato è per sua natura intrinseca
una documentazione contrattuale. L'esempio si riferiva a una consegna successiva sia all'ordine ( 60 gg.), sia ai due acconti ricevuti prima dell'evasione e cioè della consegna. Per onestà dovrei aggiungere che per la locazione è diverso e che il mio esempio non è molto calzante. Infatti lo stavo cancellando..poi mi sono detto:
ormai l'ho scritto... cosa mai mi potrà succedere...una cilindrata di FradJACOno in testa??? Se vi fosse un collegamento che al momento mi sfugge non mi dispiacerebbe. Grazie per l'attenzione.
qpq.
 

basty

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Ho due dubbi.
1) Dove sta scritto che è obbligatorio rilasciare la ricevuta? Mi risulta sia obbligatorio bollarla, se viene rilasciata.
2) Dove sta scritto che non si può rilasciare ricevuta di "acconto locazione gennaio 2015" pari a 600€, e successivamente rilasciare ricevuta di saldo locazione gennaio 2015 pari a 700€ ? (importi percepiti in contanti).
Non entro nel merito della contabilità societaria, che è un altro problema.
 

Nemesis

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Mi risulta sia obbligatorio bollarla, se viene rilasciata.
È soggetta all'imposta di bollo se l'importo supera 77,47 euro.
Dove sta scritto che non si può rilasciare ricevuta di "acconto locazione gennaio 2015" pari a 600€, e successivamente rilasciare ricevuta di saldo locazione gennaio 2015 pari a 700€ ? (importi percepiti in contanti)
Nell'art. 49, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. n. 231/2007:
"Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla
soglia che appaiono artificiosamente frazionati
".
Non c'è il frazionamento artificioso se vi sono le condizioni che avevo già indicato.
 
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basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie.
Sul primo punto vedo che confermi ciò che ritenevo corretto.
Sul secondo nel frattempo ho ritrovato anch'io i riferimenti in rete: mi rimane però una perplessità.

quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati".

... vaglielo spiegare alla Agenzia delle Entrate che il frazionamento non è artificioso, ma subito per andare incontro alle disponibilità dell'inquilino, cui è bene dare ricevuta degli acconti versati. Andrò a vedere le condizioni che hai citato, ma se ricordo bene erano relative ad acquisti a rate, non allo stillicidio di piccoli acconti....
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
[QUOTE="basty, post: 213582, member: 35382"]Ho due dubbi.
1) Dove sta scritto che è obbligatorio rilasciare la ricevuta? Mi risulta sia obbligatorio bollarla, se viene rilasciata.


La legge di stabilità 2014 escludeva il pagamento degli affitti in contanti, indipendentemente dall'importo, perché un pagamento in contanti non è "tracciabile".
http://www.dt.tesoro.it/export/site...normativa/circolare_tracciabilitx_affitti.pdf

Il MEF ha chiarito con la Nota prot. DT 10492 del 5/2/2014 che la tracciabilità per pagamenti di affitti in contanti (che ovviamente devono rispettare il limite generale dei 1.000 euro) si realizza con l'emissione di "una prova documentale comunque formata, chiara, inequivoca, ecc". In parole semplici: una ricevuta.
Quindi ne deduco che, per essere in regola, se un inquilino mi paga l'affitto in contanti devo emettere la ricevuta (soggetta a bollo se superiore a 77,47 euro) anche se non me la chiede.
 

quiproquo

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[QUOTE="basty, post: 213582, member: 35382"]Ho due dubbi.
1) Dove sta scritto che è obbligatorio rilasciare la ricevuta? Mi risulta sia obbligatorio bollarla, se viene rilasciata.


La legge di stabilità 2014 escludeva il pagamento degli affitti in contanti, indipendentemente dall'importo, perché un pagamento in contanti non è "tracciabile".
http://www.dt.tesoro.it/export/site...normativa/circolare_tracciabilitx_affitti.pdf

Il MEF ha chiarito con la Nota prot. DT 10492 del 5/2/2014 che la tracciabilità per pagamenti di affitti in contanti (che ovviamente devono rispettare il limite generale dei 1.000 euro) si realizza con l'emissione di "una prova documentale comunque formata, chiara, inequivoca, ecc". In parole semplici: una ricevuta.
Quindi ne deduco che, per essere in regola, se un inquilino mi paga l'affitto in contanti devo emettere la ricevuta (soggetta a bollo se superiore a 77,47 euro) anche se non me la chiede.
La domanda italianamente conseguente è la seguente: se, chiesta o non chiesta la ricevuta, il bollo obbligatorio per valore superiore a tale limite, non viene apposto, cosa potrà mai succedere...???e chi mai potrà eccepire in seguito...??? E in che modo??? Tenere presente che sono milioni di ricevute che una volta deposte nella
cartella lì restano sepolte in attesa di sbiadire lentamente. E in caso di smarrimento...o furto...o incendio...???Ma...metteci voi il cappello... chè io mi sono....omissis...altrimenti una turpiqualata in testa neanche FradJACOno me la farà schivare. Grazie. qpq.
 

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