Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ossia il tecnico è uno scolaretto e l'assemblea una commissione d'esame?
non capisco perché la metti in questi termini. Il condominio è il committente e se permetti, come ogni committente, ha potere decisionale e discrezionale. Poi ci sono condomìni i cui condòmini prendono per oro colato quello che sostiene e dice il tecnico a cui si sono rivolti. D'altronde anche tu se dovessi far fare un lavoro ad un idraulico e vedessi che installa un tubo dove tu non vuoi che sia piazzato cosa fai? glielo lasci mettere dove vuole lui, perché lui è il tecnico, o lo fai spostare dove vuoi tu?
So benissimo che "avallare" nel senso di "confermare, dare credito a" si scrive con una "v" sola, il fatto è che nella foga di scrivere il cervello che con il pensiero precede la manualità dello scritto mi ha fatto premere due volte anche la "v" oltre alla "l". Che ci fosse nel vocabolario italiano anche la parola "avvallare" non ne sapevo l'esistenza.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
che senso ha paragonare le tabelle millesimali fatte da due professionisti differenti? L'importante è che il criterio di pesatura dei vari coefficienti sia uguale per tutti i condòmini. Se il criterio di valutazione di ogni coefficiente è stato approvato dalla assemblea, secondo la maggioranza prevista dalla legge, che senso ha stare a disquisire sulla differenza percentuale tra i millesimi di una unità immobiliare calcolati da un tecnico rispetto ai millesimi della stessa u.i. calcolati da un altro tecnico.
Secondo il punto 2) del vecchi art. 69 c.c. il ricalcolo delle tabelle mm andava fatto su richiesta anche di un solo condomino quando, per le mutate condizioni dell'edificio, i mm di proprietà del richiedente erano variate di più di un quinto: oppure quando sia emerso un errore nel calcolo dei millesimi.
Quindi se un condomino aveva 87,14 mm di proprietà occorre che la nuova tabelle gli assegni una variazione di +/- 17,428
 
O

Ollj

Ospite
L'importante è che il criterio di pesatura dei vari coefficienti sia uguale per tutti i condòmini. Se il criterio di valutazione...
Corretta impostazione ma con troppi se... Tutto fattibile con in mano lo "sviluppo tecnico" di Tabella; mancasse questo (solo le più recenti lo riportano), le conseguenze saranno quelle su paventate.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il punto 2) del vecchi art. 69 c.c. il ricalcolo delle tabelle mm andava fatto su richiesta anche di un solo condomino quando, per le mutate condizioni dell'edificio, i mm di proprietà del richiedente erano variate di più di un quinto: oppure quando sia emerso un errore nel calcolo dei millesimi.
No. Il "vecchio" art. 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile non prevedeva nessuna variazione "di più di un quinto".
 

edocappa

Membro Attivo
Il ragionamento è il seguente: il condominio esiste se esistono più condomini almeno dieci dice la legge, per cui se ci fosse un solo proprietario di quei 10 appartamenti il condominio non esisterebbe. Ecco perchè vi dico che i millesimi si sommano ma le teste ovvero i proprietari di due immobili nel mio caso per formare la maggioranza numerica contano una sola persona in quanto la legge stabilisce due maggioranza quella numerica che risulta viziata e quella millesimale che è esatta. Questo per quanto riguarda il diritto al voto, ma per quanto riguarda l'accesso al diritto alla proprietà comune quei signori che hanno costruito abusivamente sul terrazzo anche di loro proprietà, è possibile come dite che abbiano acquistato con le nuove tabelle da me impugnate tra l'altro anche il diritto di proprietà sulle parti comuni esemp. ascensore, scale, ecc. è possibile che con una delibera del condominio si costituisce diritti di proprietà comune ovvero mi compro il terrazzo, mi faccio la casa abusiva e divento, cambiando anche le tabelle millesimali neanche solo a mio carico e poi mi becco anche non solo il diritto di comandare attraverso il voto ma anche il diritto di proprietà su tutte le cose appartenenti al condominio, tutto questo significa rapinare quei fessi che hanno un titolo di proprietà indiscusso. Trovo invece ragionevole che quei signori furbi debbano pagare l'uso dei servizi senza poter vantare alcun diritto di proprietà comune se non per i millesimi del terrazzo che il costruttore furbamente non ha mai voluto inserire nella tabella per risparmiare il condominio. Cosa ve ne pare?
e perché ti stupisci? Ogni unità immobiliare ha i suoi millesimi se il proprietario è una persona sola vota sia per l'appartamento dell'ultimo piano e sia per gli appartamenti che sono stati costruiti sul terrazzo. Certo che le tabelle millesimali redatte dopo la creazione del condominio si fondano sullo stato di fatto in cui si trova l'intero edificio. Se all'ultimo piano ci sono due appartamenti indipendenti e questi sono di proprietà di una sola persona, questa partecipando alla assemblea vota una volta per un appartamento e un'altra volta, consecutiva, per il secondo appartemento. Ciò perché gli appartamenti saranno, anche in mancanza di identificativi catastali, come interno X ed interno Y. Se questa situazione si verifica per quanto costruito sul terrazzo di proprietà del condomino dell'ultimo piano vale quanto esposto nelle righe precedenti. Quindi se la persona di cui tu parli è proprietaria di 4 unità immobiliari ovviamente voterà una volta sola ma il suo voto avrà la somma dei millesimi di tutti e 4 gli appartamenti. Se il voto viene conteggiato a chiamata risponderà 4 volte una volta per ogni appartamento.
Forse non sono stato chiaro, non metto in discussione la maggioranza millesimale ma quella numerica. Chi è proprietario di due appartamenti oppure di un appartamento ed il box per costituire la maggioranza numerica conta una sola persona, non due, fosse anche un sopraelevazionista tanto è vero che se il proprietario del palazzo è uno solo il condominio nemmeno esiste. Inoltre non si può conferire con una delibera condominiale sia il diritto al voto che il diritto alla proprietà comune divenendo condomini e non utenti a quelli che si costruiscono la casa sul terrazzo che nemmeno il costruttore aveva previsto i millesimi. Chi non lo farebbe, sto cercando una sentenza al riguardo, se qualcuno l'avesse me la citi per favore. Il costo della nuova tabella nemmeno se la sono voluta accollare, ma vi sembra giusto una cosa del genere.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
il condominio esiste se esistono più condomini almeno dieci dice la legge,
No. Il condominio esiste quando ci sono almeno due proprietari che hanno degli spazi o delle infrasttutture comuni da gestire.
Ti confondi con il numero di condòmini per avere l'amministratore che scatta con il nono condòmino.
L'Art. 1129 del c.c. al primo comma dice: "Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario."
Tutti hanno intepretato questo comma come un obbligo ma non è così: se un condominio con 12 proprietari sono d'accordo per procedere con l'autogestione sono in regola. Certo che basta un solo condomino che chieda la nomina di un amministratore ed allora questo professionista o viene nominato spontaneamente dalla assemblea con le maggioranze previste, oppure ci pensa il Giudice.
Questo dice la Legge.

Quando ho scritto "se il proprietario è una persona sola vota sia per l'appartamento dell'ultimo piano e sia per gli appartamenti che sono stati costruiti sul terrazzo" non intendevo dire che vota due o tre volte: il suo voto vale per la somma complessiva di tutti i mm di sua proprietà.

Nel momento in cui sul terrazzo di proprietà privata di un condominio viene costruita una ulteriore unità immobiliare, se questa è costruita abusivamente senza l'autorizzazione degli allacci agli scarichi condominiali (gli scarichi sono essenziali per avere l'agibilità/abitabilità), senza autorizzazione comunale di costruire, senza registrazione ed identificazione catastale, il condominio deve avere la forza di innanzitutto denunciare l'abuso in comune sino ad arrivare alla lite legale. Siccome in questo caso sembra che chi ha fatto l'abuso sia il proprietario non solo del terrazzo ma anche di un appartamento posto all'ultimo piano questo signore può risolvere i problemi degli allacci alle utenze portando la rete dei servizi di acqua, luce e gas facendo delle derivazioni dalla sua rete, come può sfruttare la posizione degli scarichi del proprio appartamento per allacciare opportunamente gli scarichi dei servizi e della cucina posto al piano di sopra. Rimane il problema dell'uso dell'ascensore, che dovrebbe essere fatto pagare, e l' eventuale uso del parcheggio interno che dovrebbe essere impedito.
Quando l'appartament verrà sanato ed accatastato il proprietario di questo appartamento dovrà pagare il costo del rifacimento delle tabelle millesimali.
Queste dovranno essere redatte tenendo conco il diritto di usare l'ascensore fino all'ultimo piano, mentre la tabella delle scale conteggerà anche la scala che porta al suo pianerottolo di arrivo. Per quanto riguarda il parcheggio interno, se i posti erano già assegnati prima della costruzione abusiva, e non ci sono ulteriori disponibilità, nel calcolo dei millesimi del nuovo appartamento si terrà conto che non ha posto per il parcheggio, se invece era in vigore la rotazione o il principio chi prima arriva parcheggia, gli deve essere concesso la possibilità di entrare nella rotazione e nel principio di chi prima arriva ben alloggia.
 
O

Ollj

Ospite
Tutti hanno intepretato questo comma come un obbligo ma non è così: se un condominio con 12 proprietari sono d'accordo per procedere con l'autogestione sono in regola.
L'obbligo sussiste.
Che gli interessati possano decidere di autogestirsi a dispetto della legge è un altro discorso (soprattutto perchè alcuna sanzione è prevista)
Trovo invece ragionevole che quei signori furbi debbano pagare l'uso dei servizi senza poter vantare alcun diritto di proprietà comune se non per i millesimi del terrazzo che il costruttore furbamente non ha mai voluto inserire nella tabella per risparmiare il condominio. Cosa ve ne pare?
L'unica cosa ragionevole è che il Condominio, non avendo esercitato i propri diritti quando avrebbe dovuto, causa sua inerzia ora ne paghi le conseguenze.
Per evitare che tali signori utilizzino del bene comune, avete una sola strada: pretendere la riduzione in pristino delle opere denunziando l'abuso edilizio e/o agire in tema di pericolosità dell'opera dimostrando il danno temuto
 

edocappa

Membro Attivo
Ho fatto tutte le azioni possibili meno quella del temuto danno. Intendo dire denunzia al comune per opera abusiva ed anche all'autorità giudiziaria tramite i carabinieri senza ricavare nulla. Infine ho impugnato alcune delibere perchè inserendo le unità abusive nelle nuove tabelle e cambiando pure il regolamento gli stessi non solo sono diventati condomini ma è stato conferito anche il diritto di voto. Praticamente questi signori sono diventati con una delibera approvata con una maggioranza fasulla anche proprietari comuni (scale,ascensori,ecc.) ed il loro voto conta doppio come persona pure essendo lo stesso proprietario delle due unità di cui quella sul terrazzo che è abusiva. Cosa mi dite è lecito tutto questo? Nessun tecnico ti dirà che c'è un temuto danno, ma quello che mi sconcerta è che si diventa proprietari condomino con diritto di voto in assemblee che vale il doppio come persona oltre ai millesimi a danno degli altri che la sopraelevazione non l'hanno fatta. Io credo che il condominio sia un servizio e che questi signori possono soltanto assumere la qualità di utenti dello stesso servizio che se lo devono pagare e non di condomino. E' possibile che non ci sia stata sentenza al riguardo che qualcuno possa segnalarmela. Grazie.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto