Gianco

Membro Storico
Professionista
da una sentenza di un Giudice che ha condannato il proprietario del lastrico al maggior onere del rifacimento del proprio lastrico solare ad uso esclusivo al quale si accedeva da casa sua perché non era stata scelta una ditta di sua fiducia. Il lastrico copriva sia l'appartamento del proprietario del lastrico sia l'appartamento di un vicino. I danni da infiltrazione si erano manifestati in alcuni locali del vicino.
Questo è un problema decisamente diverso: stiamo parlando di un intervento edilizio strutturale, forse legato alla sicurezza dell'incolumità dei residenti.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ma se si tratta di un lastrico solare ad uso esclusivo allora tu 1/3 e lui 2/3.
mi sa che scappato un lapsus. 1/3 al proprietario esclusivista e 2/3 da dividersi secondo i m/m di proprietà di tutti coloro che giacciono sotto la proiezione verticale del lastrico (cioè sono coperti).
stiamo parlando di un intervento edilizio strutturale, forse legato alla sicurezza dell'incolumità dei residenti.
dove tu abbia trovato ciò non lo so.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
da una sentenza di un Giudice che ha condannato il proprietario del lastrico al

Perdona ...ma non puoi traslare quella sentenza al caso in esame.

Vorrei copia della sentenza ... ma sulla scorta del poco che spieghi non è che si trattava di un Condominio minimo e dove comunque l'intervento si rendeva necessario perché dal lastrico ad uso del "riottoso" si originava danno al sottostante?

Ps.
Le sentenze di 1° grado hanno poco rilievo e nemneno fanno orientamento.
 
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Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
mi sa che scappato un lapsus.

Nessun lapsus... rileggi la condizione iniziale ipotizzata e usa la matematica.

Ipotesi:
edificio a 2 piani abitati
tetto adibito a lastrico solare ad uso esclusivo di chi abita immediatamente sotto.

Svolgimento:
riparto secondo norma che riporti (1/3+2/3)
proprietario piano terra (il postante) paga metà dei 2/3 =1/3
il proprietario del primo piano nonché proprietario del lastrico (o del diritto d'uso esclusivo) paga metà di 2/3 + la quota del lastrico (1/3+1/3=2/3)
cvd
 
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Salvatore varriale

Membro Attivo
Proprietario Casa
Cosa dice il regolamento di condominio o cosa è scritto sull'atto di acquisto degli appartamenti? si parla di servitù di passaggio? se sì il fondo fervente non può impedire il passaggio. Tuttavia il servente non può essere disponibile 24/24 bisogna concordare il giorno e l'ora.
Sul tetto a falde i condomini o i comunisti possono salire solo per installare le antenne televisive o per manutentare i camini di sfiato dei vapori cucine o dei camini delle caldaie. Siccome si tratta di lavori in quota (oltre i 2 metri di altezza dal suolo), detti lavori devono essere eseguiti da ditte specializzate nel rispetto delle norme di sicurezza. Quindi è escluso i fai da te. Se non c'è una servitù ed il tetto è raggiungibile con un trabattello/ponteggio esterno, si deve usare quello, ma il costo della loro installazione è a carico di chi nega il passaggio.
Se il tetto è piano ed è di proprietà comune (la proprietà si verifica nell'atto di acquisto degli appartamenti) ci deve essere una servitù di passaggio nella proprietà di colui che ha la scala di accesso al tetto piano (lastrico solare) e tu ci potresti andare anche a stendere i panni se ciò non è vietato dal regolamento di condominio.
Se il tetto è piano ed è ad uso esclusivo del proprietario che ha la scala interna per accedervi, devi chiedere la cortesia di poter passare per poter fare le lavorazioni di cui sopra: antenna TV e manutenzione camini; non puoi pretendere di andare a stendere i tuoi panni. Il proprietario non può impedirti di accedere per fare l'installazione e la manutenzione dell'antenna TV o la manutenzione dei camini; se lo fa si assume il costo delle opere provvisionali di cui ho già scritto sopra.

La tua risposta è molto interessante e richiede qualche precisazione.
Il tetto è piano, non c'è servitù di passaggio. Sul tetto, quando i rapporti erano buoni, ho installato un impianto fotovoltaico e l'antenna della televisione. Il proprietario del piano di sopra ha aperto un accesso al tetto attraverso un foro nella veranda e un'apposita scala. I pessimi rapporti fra noi non mi consentono di chiedergli cortesie, peraltro già rifiutate sia a me che agli operai di ditte incaricate di interventi al fotovoltaico e all'antenna. Sei sicuro che se utilizzo un trabattello il costo cade su chi nega il passaggio? Questo risolverebbe tutti i problemi. Esiste una giurisprudenza sul punto? Grazie per i suggerimenti.
Salvatore
 

moralista

Membro Senior
Professionista
La matematica non è un'opinione, ma il postante chiede che gli venga dato il permesso di salire sul tetto, il motivo non è specificato, per la divisioni di eventuali spese inerenti non è stato chiesto dal postante
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Mi hai bruciato nella risposta). Ora è stato chiarito il concetto non puoi pretendere quello che chiedi se non ti viene concesso devi usare come suggerito un trabattello a spese tue
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il tetto è piano, non c'è servitù di passaggio

CVD

Sei sicuro che se utilizzo un trabattello il costo cade su chi nega il passaggio? Questo risolverebbe tutti i problemi. Esiste una giurisprudenza sul punto?

Non a tuo favore.

Anche trovassi una sentenza in tal senso non hai automaticamente autorità per richiamarla ma dovresti comunque fare ricorso ad un Tribunale sperando di trovare un Giudice beota che ripeta la "massima"
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Sei sicuro che se utilizzo un trabattello il costo cade su chi nega il passaggio?
il caso che ho postato era quello di un lastrico solare ad uso esclusivo di un caseggiato di 4 piani fuori terra al quale si accedeva da una scala presente nell'appartamento del proprietario del lastrico. Il lastrico copriva non solo l'appartamento del proprietario ma anche l'appartamento del vicino; quest' ultimo lamentava infiltrazioni sul soffitto in alcuni locali del suo appartamento. A seguito delle rimostranze del danneggiato portate in assemblea venne deciso il rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico; il proprietario basandosi sulla sua convinzione che essendo il proprietario avesse diritto di scegliere l'azienda esecutrice dei lavori la prese male quando l'assemblea diede l' incarico ad una azienda ad una azienda che non era la sua perciò decise di vietare il passaggio dalla sua proprietà per raggiungere il lastrico. I lavori non partirono e dopo tanti tentativi di convincimento anche cambiando azienda (ma non quella promossa dal proprietario) il condominio si rivolse al Giudice/Mediatore che propose, su parere del proprio consulente di mediazione, di raggiungere il lastrico con un ponteggio, il cui costo sarebbe stato addebitato al proprietario che negava l'uso dell' unica via interna di accesso al tetto piano. Io ho avuto notizia di questo fatto perché, avendo l'incarico di Consulente Tecnico di Parte del danneggiato, avevo redatto la relazione asseverata sullo stato del soffitto del danneggiato e sulla quantificazione del suo danno, che è stata portata in assemblea per far approvare i lavori. Non so se in Mediazione condominio e condomino si siano giovati di propri consulenti. So, perché mi è stato riferito dal mio cliente, che il lavoro di rifacimento della impermeabilizzazione è stato fatto, e che il condomino che impediva di far utilizzare la scala nel suo appartamento ha accettato le conclusioni del mediatore.
Altro episodio: condominio di 9 piani fuori terra con lastrico solare condominiale, caratterizzato da ampi balconi aggettanti, scalari verso l'alto. Il proprietario dell'appartamento dell'8° piano lamentava infiltrazioni nei propri locali: il Giudice di Pace condanna il proprietario del 9° piano a rimuovere la causa ed a pagare i danni al condomino dell'8° piano. Siccome per la conformazione dei balconi aggettanti il balcone del 9° piano costituiva di fatto la copertura di porzioni sempre più rilevanti degli appartamenti sottostanti, il fatto è stato trattato alla stessa stregua di un lastrico solare di copertura ad uso esclusivo dove il proprietario del lastrico giace sullo stesso piano del lastrico: quindi 1/3 al proprietario e 2/3 da dividere secondo i millesimi di coloro che erano coperti. Ovviamente la scelta dell'impresa è stata fatta dall'assemblea condominiale; anche qui il proprietario dell'appartamento ha negato l' accesso al balcone dal suo appartamento all'impresa incaricata dal condominio di eseguire i lavori perché non di suo gradimento. Io in questo caso ero stato incaricato di fare il D.L. dei lavori; memore dell'episodio sopra riportato, dopo aver verificato con l'impresa la fattibilità, ho proposto di installare un ponteggio che dal lastrico solare scendesse sul balcone del condomino che vietava l'accesso e di addebitare a lui il costo del ponteggio. Il condomino ha accettato ed ha pagato: il lavoro si è svolto con loro barricati in casa.
 

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