newclaud

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Buongiorno, in un nuovo condominio dotato di sistema di contabilizzazione, l'assemblea delibera di non ripartire le spese di riscaldamento secondo il sistema di contabilizzazione quanto piuttosto adottando la suddivisione basata sui millesimi. Tale delibera risulta lesiva nei confronti dei proprietari degli appartamenti non occupati.


Secondo la mia interpretazione la UNI 10200 è stata pubblicata nel rispetto del principio – insito nella Legge n.10/1991 (art.26 comma 5) – secondo cui ciascun utente paga in base a quanto effettivamente registrato. Tale principio è contenuto in una norma imperativa (cogente) e pertanto non derogabile nemmeno con l’unanimità dei condomini; qualsiasi indicazione contrattuale controversa, all’articolo 26 comma 5 della Legge n.10/1991, è da considerarsi nulla.


E' pertanto corretta la mia lettura di dichiarare illegittima tale delibera?


Grazie anticipatamente.
 

Hug

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La domanda è se la delibera è valida se adottata all'unanimità, ossia se l'assemblea sia pure all'unanimità può rinunciare alla ripartizione secondo la UNI 10200. Secondo me no perché viene violato il principio che scaturisce dall'esigenza del risparmio energetico, dal quale non si può derogare.
Per me la delibera è nulla (non 'annullabile').
 

Dimaraz

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Buongiorno, in un nuovo condominio dotato di sistema di contabilizzazione, l'assemblea delibera di non ripartire le spese di riscaldamento secondo il sistema di contabilizzazione quanto piuttosto adottando la suddivisione basata sui millesimi. Tale delibera risulta lesiva nei confronti dei proprietari degli appartamenti non occupati.

La norma prevede che per il primo anno si possa mantenere il preesistente criterio di riparto (millesimi puro)

Tale principio è contenuto in una norma imperativa (cogente) e pertanto non derogabile nemmeno con l’unanimità dei condomini; qualsiasi indicazione contrattuale controversa, all’articolo 26 comma 5 della Legge n.10/1991, è da considerarsi nulla.
E' pertanto corretta la mia lettura di dichiarare illegittima tale delibera?

Questione di "lana caprina".
Se è l' unanimità (1000/1000) che vota a favore dopo l'adeguamento degli impianti...è evidente che tutti concordano con tale delibera e la stessa sarà valida ed efficace fintanto che qualcuno non "cambi idea" e la impugni.
Non basta che rispetto alla Legge la delibera contenga elementi di "nullità" (o annullabilità)...ma deve essere un Tribunale a sancire la cosa.
A rigor di logica la sentenza varrebbe solo per l'esercizio in corso al momento della impugnazione e i successivi...ma ci sarebbe "giurisprudenzialmente" da divertirsi qualora si reiteri approvando al'unanimità anche i Bilanci con i riparti (a millesimi).

Resta la "sanzionabilità" per tutti i casi che venissero alla luce...ma dubito che esista un organo di ufficiale in grado di fare verifiche a tappeto.

Si confida sul fatto che siano gli stessi condòmini a difendere i propri interessi...e difficilmente la gente è disposta a pagare più di quanto la Legge gli imputa, tantopiù se poi dovesse pagare anche sanzioni.
 

basty

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Se è l' unanimità (1000/1000) che vota a favore dopo l'adeguamento degli impianti...è evidente che tutti concordano con tale delibera e la stessa sarà valida ed efficace fintanto che qualcuno non "cambi idea" e la impugni.
... per cui direi che ai millesimi totali dovrebbe mancare l'approvazione dei dissenzienti, magari assenti.
Una votazione approvata alla unanimità dei presenti, che non rappresentino i 1000 millesimi non significa sia stata approvata con 1000/1000: quindi salvo il primo anno concesso dalla legge, tale delibera per gli anni successivi risulterebbe non valida.
Sul processo di annullamento non conosco l'iter.
 

Luigi Criscuolo

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nei casi in cui l'edificio non sia completamente abitato, cioè ci fossero unità immobiliari con i termosifoni spenti, l'applicazione della parte fissa cambia notevolmente allego un interessante "speech" dell' ing. Magri sulla variabilità annuale della quota fissa che in certe situazione può raggiungere l'80%.
 

Allegati

  • Riscaldamento_condominiale_Ing-Magri.pdf
    4 MB · Visite: 55

basty

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Premesso che stiamo dicendo la medesima cosa, credo che newclaud si sia espresso in modo inesatto.
Se presente, ha votato a favore.... (è sparita la zuccata contro il muro....)
 

Dimaraz

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SE una delibera è "nulla" (serve sentenza di un Giudice) allora anche chi ha votato a favore può impugnare e contestare.
 

Dimaraz

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nei casi in cui l'edificio non sia completamente abitato, cioè ci fossero unità immobiliari con i termosifoni spenti, l'applicazione della parte fissa cambia notevolmente

E' il caso di dire "la scoperta dell'acqua calda !!!:sorrisone: (ops...hanno cambiato le emoticon).

Una conferma che tutto il "bailamme" della normativa servirà solo a far lavorare i tecnici e aumentare le liti con relativi intasamenti di Tribunali.

4 considerazioni su quanto esposto nell'allegato:
-un "filo" menzognero per quanto riguarda l'esemplificazione di risparmi con i sistemi automatici.
-mancata (o quantomeno non l'ho rilevata) analisi dei costi per l'applicazione della norma e incidenza sul presunto risparmio, tenendo conto anche della "gestione" e degli inevitabili maggiori costi per la manutenzinne di tanti apparati elettronici (se devo basarmi sui "generis" vita media di 3/4 anni).
-analisi della variabilità nel caso di abitazioni non utilizzate=se debbo far pagare una quota fissa maggiore perchè chi abita poco deve contribuire a che i residenti fissi abbiano sempre la "caldaia pronta"...perchè si è deciso diversamente per il "furto di calore"?
....
-esposizione a prova di "orbi"...ma che alla fine ti annoia. 89 pagine che potevano essere condensate in 30 solo con una pur sempre leggibile impaginazione.

Comunque un plauso per averlo allegato.
 

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